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Normativa

1 – Inquadramento normativo

Con il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123, l’Italia ha recepito la Direttiva dell’Unione Europea 2013/29/UE, che ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. L’articolo 3 di questo Decreto Legislativo identifica tre macro-aree, ognuna delle quali è suddivisa in più categorie:

  • La prima macro-area comprende i “Fuochi d’artificio” e si divide in quattro categorie contrassegnate dalle sigle “F1”, “F2”, “F3” e “F4”.
  • Gli articoli pirotecnici “Teatrali” sono suddivisi in “T1” e “T2”.
  • Gli “altri articoli pirotecnici” sono identificati dalle sigle “P1” e “P2”.

2 – Quali prodotti si possono trovare sul mercato – Il marchio CE

L’applicazione dell’articolo 34, comma 4, del suddetto Decreto Legislativo 123/2015 ha reso obsoleti, a partire dal 4 luglio 2017, i provvedimenti di riconoscimento e classificazione dei prodotti pirotecnici rilasciati dal Ministero dell’Interno, come stabilito dall’articolo 53 del T.U.L.P.S. Pertanto, dal 5 luglio 2017, tutti i “fuochi d’artificio” destinati ai consumatori devono obbligatoriamente essere contrassegnati con il marchio CE.

L’apposizione di tale marchio garantisce che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e al modello approvato.

3 – Chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio

Oltre al marchio CE, sui fuochi d’artificio deve essere apposta una delle categorie previste dalla normativa vigente (“F1”, “F2”, “F3” ed anche “F4”). Queste indicazioni determinano il livello di rischio potenziale e il livello di rumorosità del prodotto, che a sua volta determina chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio.

  • La categoria “F1” comprende i fuochi d’artificio con un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile. Sono destinati all’uso in spazi confinati e non possono essere venduti a minori di 14 anni.
  • La categoria “F2” comprende fuochi d’artificio con un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità destinati all’uso all’aperto. Possono essere acquistati solo da maggiorenni con documento di identità valido.
  • La categoria “F3” comprende fuochi d’artificio con un rischio potenziale medio destinati all’uso all’aperto in spazi aperti di dimensioni considerevoli. Possono essere acquistati solo da maggiorenni con licenza di porto d’armi o nulla osta rilasciato dal Questore.
  • La categoria “F4” comprende fuochi d’artificio con un rischio potenziale elevato destinati all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche, come i pirotecnici abilitati con certificazione emessa dal Prefetto.

4 – Dove si possono acquistare i fuochi d’artificio

a) Gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S.: In questi esercizi, i consumatori possono acquistare fuochi d’artificio delle categorie “F1”, “F2” ed “F3”. Il venditore deve verificare i titoli e i documenti necessari per l’acquisto, e per i prodotti della categoria “F3”, deve registrare i dettagli sul registro di carico e scarico come richiesto dall’articolo 55 del T.U.L.P.S.

b) Esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di P.S. e presso aree pubbliche (c.d. ambulanti): In questi esercizi, come i tabaccai, le cartolerie, i supermercati, ecc., è consentita la vendita di articoli pirotecnici marcati CE, inclusi i “F1”, “P1” e “T1”, in confezioni minime. Tuttavia, alcune categorie specifiche di “F2” richiedono restrizioni. Per ulteriori dettagli, si consiglia di chiedere al rivenditore.

5 – Obblighi del consumatore finale

Chi acquista fuochi d’artificio deve rispettare alcune regole:

  • La normativa europea correlata al marchio CE si applica solo alla vendita e al trasporto del materiale pirotecnico, non alla custodia e al deposito. È quindi importante prestare attenzione alle regole di custodia e stoccaggio dei materiali esplosivi nelle abitazioni private.
  • Chi detiene materiale esplosivo deve seguire le norme dell’articolo 38 del T.U.L.P.S. e dell’articolo 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., che richiedono la denuncia entro 72 ore.
  • Tuttavia, esistono eccezioni per i prodotti pirotecnici della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti, e della categoria 5), gruppo E), che possono essere acquistati, trasportati ed utilizzati senza licenza e detenuti senza denuncia.
  • Per determinare se un prodotto pirotecnico rientra in queste categorie, si può fare riferimento alla “tabella di equiparazione” fornita dall’Allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Interno del 9 agosto 2011, come modificato da D.M. successivi. È comunque consigliabile chiedere informazioni dettagliate al rivenditore.
  • Inoltre, è importante non acquistare prodotti con etichette mancanti o danneggiate e segnalare tali prodotti alle forze di polizia.
  • Infine, chi utilizza fuochi d’artificio deve seguire le istruzioni riportate sulla confezione e rispettare le norme sull’uso sicuro, evitando di accenderli in luoghi abitati o nelle loro vicinanze o lungo pubbliche vie, a meno che ciò non configuri la realizzazione di uno spettacolo autorizzato.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici, si fa rinvio alla circolare 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS del 10 maggio 2019.